Pavimento e/o soffitto radiante o isolamento interno: i nuovi decreti prevedono la possibilità di derogare ale altezze stabilite dal D. m del 5/7/75 fino ad un massimo di 10 cm.

Fra le tante novità introdotte sottolineo la possibilità di derogare all'altezza di 2,70 m… cito le parole del decreto.

ALLEGATO 1 - art. 2 - parag. 2.3 - comma 4

Negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, o a riqualificazioni energetiche come definite all’articolo 2, comma 1, lettere l-vicies ter), e l-vicies quater), del decreto legislativo, con le precisazioni di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4 del presente Allegato, nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri. Resta fermo che nei comuni montani al di sopra dei metri 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a metri 2,55.